In questi giorni di grave crisi nazionale ed internazionale stiamo sentendo parlare quotidianamente di “ordinanze”, che ci dicono cosa ci è consentito fare e cosa no.
Ma, giuridicamente, cos’è un’ordinanza?
L’ordinanza, nell’ambito del diritto amministrativo, è un provvedimento restrittivo della sfera giuridica del destinatario con cui la pubblica amministrazione, a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, impone nuovi obblighi giuridici al destinatario.
Ma nel nostro caso si tratta di “ordinanze di necessità e di urgenza”, che sono quindi provvedimenti straordinari, espressione di un potere amministrativo extra ordinem, adottati dalle pubbliche autorità nei casi espressamente previsti dalla legge, al fine di fronteggiare situazioni di urgente necessità, che non consentono il ricorso ai normali rimedi previsti dall’ordinamento.
In buona sostanza, si tratta di provvedimenti che segnano in concreto il comportamento da tenere da parte dei destinatari secondo quanto definito dalla legge.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti per l’emanazione sono l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza) e l’impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità).